Si è svolto il 16 marzo, il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il
decreto “Cura Italia”.
Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza
stampa che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le
misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di “Decreto Marzo”).
Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano
economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a
questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.
Il decreto “Cura Italia” si articola su cinque assi:
- finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri
- soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- iniezione di liquidità nel sistema del credito;
- sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
- misure di sostegno per specifici settori economici.
Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative,
lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.
Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59)
Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo,sono rinviati:
al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro.
Edizione di martedì 17 Marzo 2020 al 31 maggio per gli altri contribuenti.
Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti
ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.
Sospensione dei versamenti
(articolo 58, comma 2)
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta
precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.
Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute
alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020.
È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58, comma 1)
Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione
delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.
Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1
D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti
La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L.
Edizione di martedì 17 Marzo 2020 (articolo 57) 9/2020 alle sole imprese del settore turistico,
è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società
sportive professionistiche e dilettantistiche;
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto,
lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono
attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie,
bar e pub.
Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 65)
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione,
avvisi di accertamento esecutivi
emessi dall’Agenzia delle entrate,
avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
atti di accertamento esecutivi emessi
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
Effettuazione ritenute d’acconto:
rinvio (articolo 58, comma 6)
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta
d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di
lavoro dipendente.
Edizione di martedì 17 Marzo 2020
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la
possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).
Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 64)
Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da
parte degli uffici degli enti impositori.
Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute
per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.
Credito d’imposta contratti di locazione (articolo 62)
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione,
relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Detrazione erogazioni liberali (articolo 63)
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.
Edizione di martedì 17 Marzo 2020 Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il
versamento.
Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26-29 e 37)
È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.
Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di
previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).
È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per
coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80)
Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo
specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).
Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi
procedimenti.
Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 34)
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della
Edizione di martedì 17 Marzo 2020 riforma operata con il codice del terzo settore.
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53)
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima
casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di
oltre il 33% del proprio fatturato rispetto
all’ultimo trimestre 2019.
Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.
Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55)
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30
settembre 2020.
La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.
Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30
settembre.
È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o
totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60)
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.
Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103)
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Edizione di martedì 17 Marzo 2020
Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..
Fonte : Euroconference News – Edizione del 17/03/2020
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